Consulenza Finanziaria: Assistenza al Microcredito.

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Assistenza al Microcredito

Finanziamenti alle cosiddette “fasce deboli”, concessi senza prestazione di garanzie.


La disciplina speciale per il cosiddetto «microcredito» è contenuta nell’articolo 111 del TUB (Testo unico bancario), come modificato dal dlgs n. 169/2012. Ad attuare lo strumento è stato il decreto attuativo del MEF n. 176 del 17 ottobre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.279 del 1° dicembre 2014). Successivamente, con il Decreto ministeriale 24 dicembre 2014 - Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni del microcredito destinate alla microimprenditorialità (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015) è stata stabilita la dotazione economica del fondo: per la concessione di garanzie del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, sono destinate risorse fino a un importo annuo massimo di euro 30.000.000,00. La predetta quota e l’importo annuo massimo delle risorse disponibili sono aggiornate, con cadenza biennale, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentito l’Ente nazionale per il microcredito, tenuto conto dell’andamento del mercato e delle garanzie rilasciate. Fondo rivenienti dai versamenti di enti, associazioni, Società o singoli cittadini tra cui il Movimento 5 stelle che ha messo a disposizione altri 10 milioni di euro. Di conseguenza la dotazione attuale è di circa 40 milioni di euro.


Che cos'è il fondo “Microcredito”


Si tratta di finanziamenti alle cosiddette “fasce deboli”, concessi senza prestazione di garanzie, per importi che possono arrivare al massimo a 25.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato fino a 35.000 euro qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi di due condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni (che possono diventare 10 anni se i fondi sono destinati anche a progetti formativi).

Fondo di garanzia


Con D.M. 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2015, sono state disciplinate le modalità di concessione della garanzia su finanziamenti di microcredito destinati alla microimprenditorialità. La garanzia del Fondo per le pmi (di cui alla legge n. 662/1996) potrà essere richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del prestito, tenuto conto di capitale e interessi. Il Fondo potrà fornire, entro il medesimo limite, anche una controgaranzia dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Le operazioni di microcredito possono accedere alla garanzia del Fondo senza alcuna valutazione economico-finanziaria sul beneficiario finale da parte del Fondo stesso (che rilascerà la garanzia a titolo gratuito). Il plafond per il rilascio delle garanzie al microcredito potrà arrivare fino a 30 milioni di euro ogni anno. A tale importo potranno aggiungersi le somme volontariamente versate da enti, associazioni, società o singoli cittadini ai sensi del D.L. n. 69/2013, finora pari a circa 7 milioni di euro.

Gli operatori


I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB devono svolgere esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti di microcredito e i servizi accessori e strumentali, tra cui i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati. È richiesta la forma di società di capitali (Spa, Srl, Sapa o cooperativa) e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle Spa. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità. Per potersi iscrivere all’albo tenuto da Banca d’Italia, l’operatore deve presentare un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi.

1. OBIETTIVI:
1.1. dare assistenza per ottenere il microcredito e una pianificazione dell’idea imprenditoriale finanziabile, coordinare le fasi.

2. FASI OPERATIVE:
2.1. individuazione delle esigenze personali;
2.2. comprensione dell’attività finanziabile e dell’importo necessario;
2.3. prenotazione della garanzia;
2.4. erogazione dei servizi ordinari secondo professionalità.
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